(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 21
                         del 10 maggio 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Alla  legge  regionale  25  luglio  1977, n. 26, sono apportate le
seguenti modifiche:
   1) L'art. 6 e' sostituito dal seguente:
   Il  consiglio  di  amministrazione  e'  nominato  con  decreto del
presidente della giunta,  su  conforme  deliberazione  del  consiglio
regionale ed e' composto da 22 consiglieri, compresi il presidente ed
il vice presidente.
   I posti di consigliere sono cosi' ripartiti:
     a)  n.  11  rappresentanti  della  Regione  eletti dal consiglio
regionale con sistema proporzionale, su liste concorrenti  presentate
dai  gruppi  consiliari  almeno sette giorni prima della seduta nella
quale si provvede alla votazione e composta da un numero massimo di 7
candidati per garantire la rappresentanza della minoranza;
     b)   n.   7   rappresentanti   designati   dalle  organizzazioni
professionali  agricole  maggiormente   rappresentative   a   livello
regionale in proporzione della effettiva rappresentativita' regionale
di ciascuna di esse calcolata sulla base del numero  degli  iscritti,
dell'attivita'  di  patronato  certificata dall'INPS e dei contributi
CAU (contributi agricoli unificati), secondo criteri e modalita'  che
saranno  definiti  dal consiglio regionale, su proposta della giunta,
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge;
     c)  n.  3 rappresentanti delle organizzazioni sindacali agricole
maggiormente rappresentative a livello regionale;
     d)   n.   1   rappresentante   del  personale  dell'ente  eletto
dall'assemblea  del  personale  convocata  dal   direttore   generale
dell'ente stesso.
   Il  consiglio  di  amministrazione  dura in carica 5 anni e cessa,
comunque, alla scadenza della legislatura regionale.
   Per  la  validita'  delle  adunanze del consiglio e' necessaria la
presenza di almeno la meta' piu' uno dei consiglieri.
   I  membri  del  consiglio  di amministrazione rappresentanti delle
organizzazioni professionali agricole sono da  queste  designati,  su
richiesta  del  presidente  della giunta, entro sessanta giorni dalla
pubblicazione della presente legge,  ed  in  caso  di  rinnovo  entro
sessanta giorni dalla scadenza del consiglio di amministrazione.
   Entro   lo  stesso  termine  il  personale  dell'ente  designa  il
rappresentante di cui alla lettera d) del presente articolo.
   Il  presidente  della giunta regionale emette il decreto di nomina
del consiglio di amministrazione anche se entro il  termine  suddetto
non sia stata comunicata la designazione di uno o piu' rappresentanti
delle  organizzazioni  sindacali  e  professionali  agricole  o   del
rappresentante del personale.
   In tale ipotesi, con ulteriore decreto del presidente della giunta
regionale   si   provvedera',   a    seguito    delle    designazioni
successivamente   pervenute,   all'integrazione   del   consiglio  di
amministrazione, risultando questo composto, a tutti  gli  effetti  e
fino  al  completamento  della  composizione  prevista  dal  presente
articolo, dal numero dei membri indicati nel decreto di  costituzione
o nei successivi decreti integrativi.
  In  caso di rinuncia o decadenza di uno o piu' membri del consiglio
di amministrazione, il consiglio regionale provvede alla sostituzione
su  proposta  dello  stesso gruppo consiliare che aveva presentato la
lista alla quale apparteneva il rinunciatario o  il  decaduto  per  i
componenti  di  cui  al  punto  a)  e  su  proposta  delle rispettive
organizzazioni per i componenti di cui ai  punti  b),  c)  e  d)  del
presente articolo.
   2) L'art. 7 e' sostituito dal seguente:
   Il  consiglio  regionale, in unica seduta, elegge i componenti del
consiglio di amministrazione e, tra gli stessi, il presidente  ed  il
vice presidente.
   Il   presidente  della  giunta  regionale,  con  proprio  decreto,
provvede alle nomine.
   Le  funzioni  di  presidente possono essere esercitate, in caso di
assenza o impedimento, dal vice presidente.
   Il  presidente  puo'  delegare  parte  delle  sue funzioni al vice
presidente.
   Il  presidente  ed  il  vice  presidente durano in carica 5 anni e
cessano, comunque, alla scadenza della legislatura  regionale  e  nei
casi previsti dal successivo art. 8.
   3) L'art. 8 e' sostituito dal seguente:
   Il  comitato  esecutivo  e'  costituito  dal  presidente, dal vice
presidente e da n. 3  componenti  del  consiglio  di  amministrazione
nominati dallo stesso consiglio.
   In  caso  di  dimissioni  della  maggioranza  dei  componenti  del
comitato esecutivo, il comitato stesso si intende sciolto.
   Il consiglio di amministrazione dell'ente, appositamente convocato
dal suo presidente, elegge entro venti giorni il nuovo esecutivo.
   Il  comitato  esecutivo  s'intende,  altresi',  sciolto in caso di
scioglimento del consiglio di amministrazione.
   Il  presidente ed il vice presidente dell'ente decadono in tutti i
casi di scioglimento del consiglio di amministrazione.
   4) La lettera f) dell'art. 10 e' cosi' sostituita:
    " f) alla nomina, nella sua prima riunione, tra i suoi componenti
del comitato esecutivo previsto dall'art. 8 della presente legge".
   5) L'art. 19 e' sostituito dal seguente:
   Il  trattamento  di  missione  e  il  rimborso  delle spese per il
presidente, per i componenti del comitato esecutivo  e  del  collegio
dei   revisori   dei   conti,  sono  fissati  in  base  alla  vigente
legislazione.
   L'indennita'  di  carica  del  presidente e' pari al 60% di quella
prevista  per  il  consigliere  regionale.  L'indennita'   del   vice
presidente,  dei  componenti del comitato esecutivo e' pari al 60% di
quanto  percepito  dal   presidente   dell'ente.   L'indennita'   del
presidente  del  collegio dei revisori e' pari al 30% dell'indennita'
spettante al presidente.
   L'indennita'  di  presenza,  non  cumulabile  con  l'indennita' di
carica di cui al precedente comma, per le riunioni  del  consiglio  e
del  collegio  dei revisori e' fissata in L. 50.000 per ogni giornata
di effettiva seduta.