(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 21 del 10 maggio 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Alla legge regionale 25 luglio 1977, n. 26, sono apportate le seguenti modifiche: 1) L'art. 6 e' sostituito dal seguente: Il consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del presidente della giunta, su conforme deliberazione del consiglio regionale ed e' composto da 22 consiglieri, compresi il presidente ed il vice presidente. I posti di consigliere sono cosi' ripartiti: a) n. 11 rappresentanti della Regione eletti dal consiglio regionale con sistema proporzionale, su liste concorrenti presentate dai gruppi consiliari almeno sette giorni prima della seduta nella quale si provvede alla votazione e composta da un numero massimo di 7 candidati per garantire la rappresentanza della minoranza; b) n. 7 rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale in proporzione della effettiva rappresentativita' regionale di ciascuna di esse calcolata sulla base del numero degli iscritti, dell'attivita' di patronato certificata dall'INPS e dei contributi CAU (contributi agricoli unificati), secondo criteri e modalita' che saranno definiti dal consiglio regionale, su proposta della giunta, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; c) n. 3 rappresentanti delle organizzazioni sindacali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale; d) n. 1 rappresentante del personale dell'ente eletto dall'assemblea del personale convocata dal direttore generale dell'ente stesso. Il consiglio di amministrazione dura in carica 5 anni e cessa, comunque, alla scadenza della legislatura regionale. Per la validita' delle adunanze del consiglio e' necessaria la presenza di almeno la meta' piu' uno dei consiglieri. I membri del consiglio di amministrazione rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole sono da queste designati, su richiesta del presidente della giunta, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, ed in caso di rinnovo entro sessanta giorni dalla scadenza del consiglio di amministrazione. Entro lo stesso termine il personale dell'ente designa il rappresentante di cui alla lettera d) del presente articolo. Il presidente della giunta regionale emette il decreto di nomina del consiglio di amministrazione anche se entro il termine suddetto non sia stata comunicata la designazione di uno o piu' rappresentanti delle organizzazioni sindacali e professionali agricole o del rappresentante del personale. In tale ipotesi, con ulteriore decreto del presidente della giunta regionale si provvedera', a seguito delle designazioni successivamente pervenute, all'integrazione del consiglio di amministrazione, risultando questo composto, a tutti gli effetti e fino al completamento della composizione prevista dal presente articolo, dal numero dei membri indicati nel decreto di costituzione o nei successivi decreti integrativi. In caso di rinuncia o decadenza di uno o piu' membri del consiglio di amministrazione, il consiglio regionale provvede alla sostituzione su proposta dello stesso gruppo consiliare che aveva presentato la lista alla quale apparteneva il rinunciatario o il decaduto per i componenti di cui al punto a) e su proposta delle rispettive organizzazioni per i componenti di cui ai punti b), c) e d) del presente articolo. 2) L'art. 7 e' sostituito dal seguente: Il consiglio regionale, in unica seduta, elegge i componenti del consiglio di amministrazione e, tra gli stessi, il presidente ed il vice presidente. Il presidente della giunta regionale, con proprio decreto, provvede alle nomine. Le funzioni di presidente possono essere esercitate, in caso di assenza o impedimento, dal vice presidente. Il presidente puo' delegare parte delle sue funzioni al vice presidente. Il presidente ed il vice presidente durano in carica 5 anni e cessano, comunque, alla scadenza della legislatura regionale e nei casi previsti dal successivo art. 8. 3) L'art. 8 e' sostituito dal seguente: Il comitato esecutivo e' costituito dal presidente, dal vice presidente e da n. 3 componenti del consiglio di amministrazione nominati dallo stesso consiglio. In caso di dimissioni della maggioranza dei componenti del comitato esecutivo, il comitato stesso si intende sciolto. Il consiglio di amministrazione dell'ente, appositamente convocato dal suo presidente, elegge entro venti giorni il nuovo esecutivo. Il comitato esecutivo s'intende, altresi', sciolto in caso di scioglimento del consiglio di amministrazione. Il presidente ed il vice presidente dell'ente decadono in tutti i casi di scioglimento del consiglio di amministrazione. 4) La lettera f) dell'art. 10 e' cosi' sostituita: " f) alla nomina, nella sua prima riunione, tra i suoi componenti del comitato esecutivo previsto dall'art. 8 della presente legge". 5) L'art. 19 e' sostituito dal seguente: Il trattamento di missione e il rimborso delle spese per il presidente, per i componenti del comitato esecutivo e del collegio dei revisori dei conti, sono fissati in base alla vigente legislazione. L'indennita' di carica del presidente e' pari al 60% di quella prevista per il consigliere regionale. L'indennita' del vice presidente, dei componenti del comitato esecutivo e' pari al 60% di quanto percepito dal presidente dell'ente. L'indennita' del presidente del collegio dei revisori e' pari al 30% dell'indennita' spettante al presidente. L'indennita' di presenza, non cumulabile con l'indennita' di carica di cui al precedente comma, per le riunioni del consiglio e del collegio dei revisori e' fissata in L. 50.000 per ogni giornata di effettiva seduta.